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Il 4% e la portabilità

Avevamo già parlato del decreto legge “anti-crisi” in un precendente articolo. Dal 1° gennaio 2009 ha infatti efficacia la norma contenuta nell’articolo 2, comma 5 del Dl 185 del 29 novembre 2008, in via di conversione in Parlamento.

In base a questa disposizione, durante tutto il 2009 il pagamento delle rate dei mutui a tasso variabile calcolati fino alla soglia del 4% resta a carico del mutuatario.

I mutui devono essere stipulati entro il 31 ottobre 2008. Quindi: se gli interessi superano il tetto del 4%, la parte eccedente è a carico dello Stato a fondo perduto, cioè come aiuto che lo Stato offre a queste persone.

L’altra possibilità è quella di scegliere la portabilità dell’ipoteca o surrogazione di un nuovo istituto mutuante alla banca che ha concesso il mutuo attualmente in corso. In altri termini: chi ha un mutuo in ammortamento può recarsi presso un’altra banca, contrattare un nuovo mutuo, estinguere il vecchio mutuo e continuare a pagare le rate alla nuova banca, secondo le nuove clausole con essa concordate.

La regola del 4% vale solo per i mutui a tasso variabile stipulati fino al 31 ottobre 2008, non vale quindi per i mutui accesi dal 1° novembre 2008 in avanti.

Se quindi l’Euribor sommato allo spread praticato dalla banca superasse la soglia del 4%, nel caso di mutui stipulati dopo il 1° novembre, sarebbe più conveniente rimandare al 2010 la scelta se sfruttare o no l’opportunità della surrogazione.

Il rimedio della portabilità può invece risultare interessante per chi ha stipulato un mutuo a tasso fisso. Quest’ultima tipologia di mutuo, infatti non può accedere al beneficio del 4 per cento.

Data di pubblicazione: 8 gennaio 2009

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