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Decreto anticrisi sui mutui: lo Stato si accolla l'eccedenza del 4%
Si parla in questi giorni del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 contenente: “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”.
Il decreto, in vigore da sabato 29 novembre è stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” 280 del 29 novembre 2008 Supplemento ordinario 263.
Nel caso dei mutui, l’ARTICOLO 2 recita:
Mutui prima casa: per i mutui in corso le rate variabili 2009 non possono superare il 4 per cento grazie all’accollo da parte dello Stato dell’eventuale eccedenza; per i nuovi mutui, il saggio di base su cui si calcola lo spread è costituito dal saggio Bce.
Quindi: per i mutui sulla prima casa a tasso non fisso in essere, il tasso non potrà superare il 4%; se supererà tale soglia, lo Stato si farà carico dell’importo che eccede il 4%.
Tale criterio di calcolo non si applica nel caso in cui le condizioni contrattuali determinano una rata di importo inferiore.
L’agevolazione vale per i mutui acquisto, costruzione e ristrutturazione prima casa sottoscritti da persone fisiche ad esclusione di case signorili, ville e castelli accesi fino al 31 ottobre 2008 o rinegoziati in base all’accordo Abi-ministero del Tesoro.
Per i nuovi mutui sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2009, invece, il tasso di base su cui si calcola lo spread sarà il tasso stabilito dalla Bce.
Data di pubblicazione: 2 dicembre 2008
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