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L’estinzione anticipata del mutuo

Il Dl 223/2006, passato alle cronache come “Decreto Bersani” e riconfermato dalla Legge 7 del gennaio 2007, in Italia sancisce l’impossibilità di pagare una penale per estinguere il mutuo in via anticipata. In parole di più immediata comprensione, la totalità dei mutui accesi dopo la promulgazione del decreto possono essere estinti senza costi aggiuntivi. Inoltre, gli istituti bancari non hanno più il potere di istituire penali per l'estinzione anticipata, a prescindere dal periodo di rimborso cui si deve far fronte.
 
Come la maggioranza di noi sa, gli interessi contestuali ai mutui sono posti perlopiù nelle prime rate del finanziamento, ragione che dovrebbe portare sempre a valutare con estrema attenzione le parti relative di capitale e interessi che abbiamo già versato alla banca, nel momento in cui vogliamo procedere all’estinzione del mutuo.
 
Detto ciò, è un fatto che, una volta presa la decisione di estinguere il prestito e procedere al rimborso all'istituto di credito della somma mutuata, non saremo più tenuti a restituire nessun interesse per i periodi successivi. 
 
Il discorso è valido non solo per l'estinzione totale, ma anche nei confronti dell'estinzione parziale del mutuo. Qualora, infatti, avessimo una somma da impegnare, potremmo optare per utilizzarla per questo secondo tipo di rimborso, ottenendo un netto risparmio sugli interessi pagabili su quel determinato importo.
 
Come accennato sopra, queste disposizioni sono tali per i mutui accesi dopo l’avvento del decreto, ovvero a partire dal 31 gennaio 2007. Quanto ai mutui accesi in precedenza rispetto a tale data, il Decreto procede comunque a fissare alcuni limiti massimi per la penale di estinzione anticipata contestuale ai contratti stipulati, annullando la validità di ogni richiesta superiore ad essi.
 
Il tetto massimo di validità delle somme di penale per estinzione anticipata dei mutui – quelli ottenuti precedentemente al gennaio 2007 - è specificato in uno schema riassuntivo, le cui varianti sono costituite dalla tipologia di tasso di interesse (fisso, variabile oppure misto) e dal periodo di rimborso relativo del cliente. 
 
Ecco, di seguito, i diversi tassi: 

In caso di mutuo a tasso variabile  si avrà:
 
  • lo 0,50% precedentemente al terz'ultimo anno;
  • lo 0,20% con l’avvento del terz'ultimo anno; 
  • nessun costo aggiuntivo negli ultimi 2 anni di mutuo.
  • Viceversa, in caso di prestito a tasso fisso acceso prima del 2001 troveremo: 
  • lo 0,50% nel periodo che precede il terz'ultimo anno; 
  • lo 0,20% nel corso del terz'ultimo anno; 
  • nessun costo aggiuntivo negli ultimi 2 anni di mutuo.
Infine, in presenza di un mutuo a tasso fisso  contratto a decreto già promulgato, avremo:
  • lo 1,90% nella prima metà del tempo di estinzione; 
  • l’1,50% nella seconda metà del tempo di estinzione; 
  • lo 0,20% nel corso del terz’ultimo anno;
  • nessun costo aggiuntivo negli ultimi 2 anni di mutuo.
Qualora il mutuo stipulato prima del Decreto Bersani contenga cifre di penale anticipata di valore minore o uguale a quello dei tetti massimi indicati dal Decreto stesso, verranno applicate talune clausole di salvaguardia, costituite da riduzioni percentuali dello 0,20% e dello 0,15%.

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