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Mutuo vitalizio

Il prestito vitalizio, conosciuto anche col nome di mutuo vitalizio, rappresenta una specificazione – di ascendenza anglosassone del mutuo ipotecario, giunta nel nostro Paese a partire dall’anno 2006.
 
Il prodotto, che in Gran Bretagna ha fatto il suo debutto nel 1999 con i nomi lifetime mortgage e equity release, rappresenta, fondamentalmente, un tipo particolare di finanziamento privo di rate.
 
Il mutuo vitalizio è innanzitutto indirizzato esclusivamente agli over 65, costituendosi come un prestito a lungo termine concesso agli anziani proprietari di un immobile residenziale.
 
Il funzionamento dei prestiti (o mutui) vitalizi è presto spiegato: il prestito, garantito da un’ipoteca di primo grado sull'immobile di residenza, è pensato in maniera da non implicare alcun tipo di rimborso da parte del contraente, nemmeno per gli interessi,  fino al sopraggiungere della sua morte (nel caso di una coppia, alla morte del coniuge rimanente). 
 
Sia le spese che gli interessi sono soggetti a capitalizzazione e dovuti solo in seguito alla scadenza del mutuo, l’avvento della quale pone il rimborso a carico degli eredi del sottoscrittore, tranne nel caso in cui decida di rimborsarlo anticipatamente egli stesso.
 
Il prestito non implica perciò l’espletamento di alcuna rata per la totalità della sua durata, ma le spese maturano interessi fino alla scadenza del mutuo stesso.
 
Maggiore è l’età del sottoscrittore, più alta sarà la percentuale finanziabile, fino ad un massimo del 50% del valore di perizia. In questo modo, se un neopensionato di 65 anni sarà in grado di avere un prestito pari ad un massimo di circa il 20% del valore dell’immobile, una persona di novant’anni potrà arrivare ad una percentuale molto più alta, fino ad un capitale massimo erogabile di 350.000 euro.
 
Dopo la morte dell’intestatario sopraggiunge un periodo della durata di un anno solare (12 mesi) in cui i suoi eredi si trovano davanti a tre possibilità, che sono, in ordine:
  1. Procedere al pagamento degli interessi capitalizzati che si sono accumulati – magari previa richiesta di un mutuo tipico - e conservare la proprietà dell’immobile;
  2. Vendere l’immobile in maniera da saldare il prestito, ottenendo inoltre la differenza di valore;
  3. Incaricare la banca della vendita del bene immobile, che avrà luogo mediante asta e al valore di perizia. Tuttavia, non ci sarà spazio per ribassi qualora la vendita rimanga deserta. 
Tuttavia, è possibile che si verifica un caso ancora differente, nel quale l'ammontare del valore del prestito, sopraggiunta la morte dell’intestatario, supera quello del bene immobile ove risiedeva. In questa evenienza, peculiare quando il sottoscrittore del mutuo raggiunge un’età molto avanzata - la differenza di valore è a carico dell’istituto bancario. Il debito di interessi capitalizzati, in altre parole, non graverà sulle spalle degli eredi.
 
I “contro” derivanti dalla sottoscrizione di questo prestito sono tuttavia vari. Preso atto dell’ipoteca che garantisce l’operazione, va detto che, conseguentemente alla firma del contratto, il bene immobile non può essere né oggetto di vendita (a meno che il prestito non venga rimborsato), né può essere modificato nella sua sostanza, dovendo altresì essere mantenuto in buono stato. Per concludere, questa forma di presto esclude anche la possibilità di affitto del bene.

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