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Il ricalcolo rata mutuo si richiede alla banca
È importante ricordare che, in base all’articolo 117 Tub (Testo unico bancario), decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, gli istituti bancari sono doverosamente tenuti al rispetto della trasparenza bancaria.
Il quinto comma infatti recita esattamente così: “la possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con clausola approvata specificamente dal cliente”.
Proviamo ad immaginare una situazione reale.
Il mutuatario stipula un contratto di mutuo con la propria banca (mutuante).
Nel contratto è stabilito il tasso che verrà applicato, la percentuale di arrotondamento e lo spread .
Qualora la banca arrotondi il tasso ben oltre a quanto stabilito da contratto e quindi generi una situazione sfavorevole, il richiedente può rivolgersi alla propria banca mutuante e richiedere il ricalcolo della propria rata di mutuo oppure chiedere delucidazioni in merito alle modalità di calcolo.
Questo grazie all’articolo 117 del Tub e alle norme sulla trasparenza bancaria di cui abbiamo appena parlato.
Data pubblicazione: 27 febbraio 2009
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