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Cancellazione ipoteca senza notaio: decreto Bersani-bis
Quando si conclude il rimborso di un mutuo, l’ipoteca iscritta a garanzia dell’immobile viene automaticamente estinta.
Fino al 2007 però era necessario un atto notarile di cancellazione dell’iscrizione ipotecaria nel registro della Conservatoria immobiliare.
Prima dell'entrata in vigore del d.l. 7/07, quindi, il debitore che avesse estinto il mutuo con la banca e volesse conseguentemente cancellare l'ipoteca concessa a garanzia del finanziamento, doveva necessariamente recarsi da un notaio (con le conseguenti ulteriori spese notarili e per le commissioni bancarie), in quanto spettava al notaio procurarsi l'assenso della banca.
Ora le nuove norme hanno previsto che l’ipoteca iscritta a garanzia di un mutuo stipulato o accollato a seguito di frazionamento si estingue automaticamente e senza spese per il cliente nel momento in cui il mutuo viene estinto, attraverso il pagamento dell’ultima rata del piano di rimborso.
In particolare, la banca rilascia al cliente una quietanza che attesta la data di estinzione del mutuo e comunica (attraverso una procedura telematica standardizzata), entro 30 giorni dal pagamento dell’ultima rata, l’avvenuto rimborso del prestito alla Conservatoria dei Registri immobiliari che provvederà automaticamente alla cancellazione.
Ricordiamo che tale norma si riferisce solo al creditore che esercita attività bancaria e quindi non ai casi in cui il finanziamento è concesso da altri soggetti.
Anche per i mutui estinti prima del 3 aprile 2007 (data in cui sono entrate in vigore le nuove norme) e la cui ipoteca non sia stata ancora cancellata, è possibile far ricorso a questa procedura. In questo caso però il termine dei 30 giorni decorre dalla data della richiesta alla banca della quietanza. Richiesta che il cliente effettua con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Data di pubblicazione: 8 dicembre 2008
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