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Piano di ammortamento francese in giudizio
Una recente sentenza (Tribunale di Bari, sez. Rutigliano, n. 113/08) ha stabilito che il calcolo dell’interesse nel piano di ammortamento deve essere eseguito secondo le regole matematiche dell’interesse semplice e non di quello composto utilizzato nell’ammortamento alla francese.
Nella prassi bancaria questa metodologia di ammortamento è molto diffusa.
La sentenza ha scardinato il principio di computo degli interessi utilizzato dalle banche dichiarandolo illecito.
Dalla sentenza si legge: «Mentre nella parte letterale del contratto si stabilisce un tasso rispettoso del sistema civilistico italiano della maturazione dei frutti civili, nel piano di ammortamento viene applicato, in maniera del tutto inaspettata, quanto illegittima, il cosiddetto “ammortamento alla francese”: ossia un metodo che comporta la restituzione degli interessi con una proporzione più elevata in quanto contiene una formula matematica attuariale, giusta la quale l’interesse applicato è quello composto e già non quello semplice (previsto dal nostro Codice civile all’articolo 821, comma 3)». Nella sentenza si spiega, inoltre, che «il tasso nominale di interesse pattuito letteralmente nel contratto di mutuo non si può assolutamente maggiorare nel piano di ammortamento; né si può mascherare tale artificioso incremento nel piano di ammortamento, poiché il calcolo dell’interesse nel piano di ammortamento deve essere trasparente ed eseguito secondo regole matematiche dell’interesse semplice. La banca che utilizza nel contratto di mutuo questo particolare tipo di capitalizzazione viola non solo il dettato dell’articolo 1283 del Codice civile ma anche quello dell’articolo 1284 Codice civile, che in ipotesi di mancata determinazione e specificazione, ovvero di incertezza (tra tasso nominale contrattuale e tasso effettivo del piano di ammortamento allegato al medesimo contratto), impone l’applicazione del tasso legale semplice e non quello ultralegale indeterminato o incerto. La sanzione dell’interesse legale è prevista e disposta dalla norma imperativa dell’articolo 1284».
Data di pubblicazione: 13 marzo 2009
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