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Detrazione fiscale - Imponibile ammesso

Tra i pochi oneri che è ancora possibile detrarre dal reddito, vi sono le spese per i mutui ipotecari e i loro relativi interessi.

Al momento la legislazione in merito appare abbastanza complessa, tuttavia, cercheremo di semplificare il tutto eseguendo un'analisi "elementare", evidenziando i vantaggi e i benefici disponibili per l'utente.

Detrazione - requisiti

Per poter beneficiare di agevolazioni fiscali, l'operazione dovrà riguardare per forza di cose un mutuo ipotecario , ovvero un contratto di compravendita immobiliare garantito da un'ipoteca sul medesimo immobile oggetto di transazione.

I suddetti benefici non possono essere estesi ai finanziamenti personali, anche nel caso in cui quest'ultimi siano destinati ad un'abitazione.

A tal proposito, rappresenta una discriminante anche la finalità del mutuo, che dovrà per forza di cose rientrare tra le seguenti per goder delle agevolazioni previste:
  • Acquisto dell'abitazione principale e delle relative pertinenze come cantine e box ( il mutuo contratto per l'acquisizione delle sole pertinenze non dà diritto ad alcuna agevolazione);

  • Costruzione della propria abitazione principale;

  • Acquisto di unità locale, con l'intenzione di predisporla a propria abitazione principale quando si avrà disponibilità di quest'ultima;

  • Ristrutturazione dell'abitazione principale (da comprovare mediante concessione edilizia o atto sostituitivo equivalente) volta a trasformare l'immobile (del tutto o parzialmente).

  • Sostituzione di un mutuo anch'esso detraibile, ma con una quota commisurata al debito residuo, che andrà maggiorato per le spese necessarie alla sostituzione.

In questo caso le agevolazioni del mutuo originario vengono mantenute.

Imponibile ammesso per la detrazione fiscale

Qual è l'imponibile utilizzabile ai fini della detrazione fiscale? Vediamo le varie voci:

1) Costi di perizia;

2) Spese di istruttoria bancaria;

3) Costi dell'atto notarile di mutuo;

4) Quote interessi riguardanti le rate del mutuo.

Ciascun intestatario del mutuo, potrà detrarre fiscalmente la propria parte.

Nel caso di cointestazione del mutuo , se un coniuge è privo di reddito sarà possibile cumulare la quota di quest'ultimo con l'altro.

Tale disposizione è valida solo per i mutui stipulati dall'anno 2001.

Facendo un esempio concreto, con un mutuo cointestato a marito lavoratore autonomo e moglie casalinga.
Ipotizziamo una quota di spesa detraibile pari a 1200 euro annui.
In questo caso il marito porterà in detrazione 400 euro annui (1/3 di sua competenza) + 400 (1/3 riguardanti il coniuge inoccupato, dunque privo di reddito).

Mutui per acquisto casa

La detrazione in questione, spetta per il costo da sostenere per l'acquisto dell'abitazione.

Mutui per costruzione o ristrutturazione

In questo caso la detrazione fiscale è limitata alla frazione di mutuo adoperata per i lavori.

Facendo un esempio concreto, se si contrae un mutuo per 200.000 euro, ma nel corso dell'anno si riesce a dimostrare di averne spesi solo 100.000, anche la quota ammessa per la detrazione dovrà essere proporzionata alla metà delle spese.

Conclusioni

Per fortuna, ancor oggi, i mutui immobiliari per l’acquisto e la costruzione della prima casa, così come quelli per la ristrutturazione della stessa, consentono di usufruire di sgravi e agevolazioni fiscali.

Per poter godere dei vantaggi fiscali è sempre bene consultarsi con un commercialista o un patronato, in modo da comprendere in toto la propria posizione.

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